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Mantenimento figli trentenni: non è dovuto se non vogliono lavorare. Cassazione ordinanza n. 29264 del 07.10.2022.

Mantenimento figli trentenni: non è dovuto se non vogliono lavorare. Cassazione ordinanza n. 29264 del 07.10.2022.

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Stop al mantenimento dei figli trentenni disoccupati: secondo la Cassazione il reddito di cittadinanza e gli altri strumenti di sostegno sociale sono sufficienti.
E' quanto è stato affermato con la sentenza n. 29264 del 7 ottobre 2022 (il cui testo integrale è consultabile in questa pagina). 

Sullo stesso argomento consulta anche: Assegno di mantenimento: Il figlio maggiorenne che non vuole lavorare o studiare perde il diritto al mantenimento. Cassazione ordinanza 24 maggio 2022 n. 16771

Si legge infatti in sentenza che "Le considerazioni di ordine sociologico, proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d'Italia, non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità; esse stesse sarebbero indicative, semmai, della necessità della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un'attività di lavoro; di contro un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non può essere - neppure astrattamente - riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata". 

Come evidenziato da Giovanni D’Agata, Presidente dello Sportello dei Diritti “La decisione degli Ermellini poggia su due principi. In primo luogo, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Tuttavia, il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre".
 

                                                                                                                       ***

Testo integrale ordinanza Cassazione 29264 del 07.10.2022.

                                                                                    REPUBBLICA ITALIANA

                                                                     LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                                                                                   PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
FRANCESCO A. GENOVESE Presidente
CLOTILDE PARISE Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
FRANCESCO TERRUSI Consigliere-Rel.
MAURA CAPRIOLI Consigliere

Oggetto: DIVORZIO-ASSEGNO IN FAVORE DEI FIGLI

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28003/2020 R.G. proposto da:

(omissis) nella qualità di amministratore di sostegno del fratello (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato come da procura (omissis) speciale allegata al ricorso

-ricorrente-

contro (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. (omissis) 

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

                                                                                            Rilevato che:

La Corte d'appello di Napoli, pronunciando in sede di reclamo, ha respinto la domanda presentata da (omissis) (tramite il suo amministratore di sostegno) per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia (omissis) , classe (omissis);
ha motivato la decisione osservando che il diritto al mantenimento era stato sancito con la sentenza di divorzio quando già sussisteva la condizione di amministrato dell'istante, e ancorché la figlia, all'epoca ventiduenne e munita di semplice licenzia media, non fosse impiegata in attività lavorative, avendo abbandonato un corso di estetista; sicché tale circostanza non poteva dirsi nuova ai fini della pronuncia di revoca; ha soggiunto che la figlia aveva dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un'occupazione, e che aveva in effetti lavorato al nero presso l'impresa di pulizie dei nonni materni e poi presso l'esercizio commerciale della madre, con compensi settimanali di 50,00 EUR, del tutto insufficienti a renderla economicamente autonoma;ha quindi svolto la considerazione per cui il semplice progredire dell'età della figlia, nell'invariata condizione di giovane munita di capacità lavorativa generica, utilizzata in lavori al nero insufficientemente retribuiti nelle persistenti condizioni negative del mercato del lavoro al sud d'Italia, non poteva costituire motivo sopravvenuto di revoca dell'assegno; il raggiungimento dell'indipendenza economica non poteva dirsi dimostrato neppure dalla nascita di una bimba, avendo (omiss. ) continuato a vivere con la madre; né poteva dirsi correlato all'impegno di mantenimento del compagno, visto che pure lui, sebbene lavorando come pizzaiolo, aveva continuato a vivere nella sua casa familiare;
il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello, deducendo tre motivi, illustrati da memoria; le intimate hanno replicato con controricorso.

                                                                                          Considerato che:

I. - il ricorrente denunzia nell'ordine:

(i) la Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge div. in punto di giustificati motivi sopravvenuti per la modifica delle condizioni di divorzio, avendo la corte d'appello erroneamente ritenuto che il trascorrere del tempo e il progredire dell'età della figlia non costituissero di per sé tali giustificati motivi;

(i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 149, 337-sexies e 337-septies cod. civ. in rapporto all'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, avendo la corte d'appello erroneamente ritenuto la permanenza dell'obbligazione nonostante l'avanzata crescita della figlia, in mancanza di fatti concreti che denotassero un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente;

(iii) la violazione ed errata applicazione dell'art. 337-septies cod. civ. in relazione agli art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 117 e 229 cod. proc. civ., per avere il giudice del merito valutato le semplici dichiarazioni della (omissis) onde ritenere indimostrato il presupposto del raggiungimento dell'indipendenza economica, e senza valutare, invece, il diverso atteggiarsi del principio di ripartizione dell'onere della prova dopo il raggiungimento della maggiore eta;

II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminat congiuntamente, è fondato nel senso che segue;

III. - questa Corte ha elaborato il principio secondo il quale, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al consequimento del mantenimento; (b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20);

IV. - tuttavia il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito; resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonché, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n. 10455-22);

V. - il decreto della corte d'appello di Napoli non è coerente coi citati principi, che in questa sede ulteriormente si ribadiscono;

difatti, anche sorvolando sulla deficitaria linearità logica dell'accertamento della non raggiunta indipendenza economica e dell'impegno di reperire un lavoro, desunti da semplici dichiarazioni di parte, è certa /'inadeguatezza del riferimento alla ininfluenza del progredire dell'età della figlia (oggi prossima ai trent'anni) e della sua attuale condizione di madre;

le stesse circostanze menzionate nella motivazione ne danno dimostrazione, poiché le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d'Italia, non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità; esse stesse sarebbero indicative, semmai, della necessità della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un'attività di lavoro;

di contro un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non puo essere - neppure astrattamente - riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata;

VI. - ne segue che il decreto va cassato e la causa rinviata alla medesima corte d'appello di Napoli, in diversa composizione; la corte d'appello si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

                                                                                              P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addi 27 settembre 2022.

Il Presidente

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