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Istanza 492-bis “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”: Guida rapida

Istanza 492-bis “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”: Guida rapida

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Nozione.

Nel caso in cui vantiamo un diritto di credito nei confronti di un soggetto e siamo già in possesso di un titolo esecutivo, dopo avergli notificato latto di precetto, si procederà con l’esecuzione forzata. Quest’ultima può assumere diverse forme nel nostro ordinamento giuridico, a seconda del tipo di bene su cui si andrà in esecuzione. Si distinguono pertanto: l’esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi. La scelta dell’una o dell’altra procedura è effettuata tenendo in considerazione quali sono i beni/diritti del nostro debitore su cui si andrà in esecuzione. Può succedere tuttavia di non essere a conoscenza di eventuali beni/diritti da aggredire, e in questo caso si può ricorrere alla ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dall’art. 492-bis c.p.c. Tale procedimento è dunque uno strumento rapido e veloce che consente al creditore munito di titolo esecutivo di scoprire tutti i dati patrimoniali riguardanti il suo debitore in possesso dell’Anagrafe Tributaria e delle pubbliche amministrazioni, al fine di recuperare tramite il procedimento esecutivo le somme dovute. Esso è uno strumento molto prezioso perché in molti casi non si ha notizia di eventuali beni o conti correnti bancari da poter aggredire. Inoltre, data la sua struttura unilaterale può essere promossa dal creditore (con l’assistenza di un avvocato) senza la necessità di informare il debitore e dunque in assenza di un contraddittorio.

Procedimento.

La prima fase si svolge davanti al Tribunale: il procuratore del creditore deve depositare un’istanza indirizzata al Presidente del Tribunale in cui chiedere di essere autorizzato ad accedere alle banche dati per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti aggredibili riferibili al suo debitore. Tale istanza Dev’essere depositata nel processo civile telematico come atto di volontaria giurisdizione, con il codice identificativo n. 401003 “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492-bis c.p.c.”.
All’istanza andranno allegati:
1) Titolo esecutivo;
2) Atto di precetto con la prova dell’avvenuta notificazione al debitore. Si ritiene che debba essere decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 482 c.p.c. e che il precetto sia ancora efficace, senza che sia intervenuta la decadenza ex art.481 c.p.c.;
3) Ricevuta pagamento contributo unificato pari ad euro 43,00.
N.b. Non è dovuta la marca da bollo.

La seconda fase si instaurerà con l’Agenzia delle Entrate: una volta che il Presidente del Tribunale (o generalmente un Giudice da lui delegato) ha accolto l’istanza ex art. 492-bis e autorizzato l’istante a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, il procuratore dovrà inviare una comunicazione pec alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate (ogni Direzione Regionale ha una pec specifica, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), allegando i seguenti documenti:
1) Provvedimento di accoglimento del Tribunale dell’istanza ex art.492-bis;
2) Attestazione di conformità del suddetto provvedimento di accoglimento; 
3) Mandato alle liti firmato digitalmente;

4) Documento di identità del procuratore in corso di validità (è sufficiente un pdf).

Una volta ricevuta tale comunicazione, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà, sempre via PEC, il modello F24 pre-compilato richiedendone il pagamento per assolvere ai diritti di copia dei documenti in suo possesso, che andranno dunque ritrasmessi quietanzati.
A questo punto la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate trasmetterà tramite mail un documento con le risultanze.

Quali dati si potranno scoprire?

Il documento trasmesso dall’Agenzia delle Entrate comprenderà eventuali crediti, garanzie, conti correnti bancari, carte di credito/debito, indicando inoltre se il debitore è titolare effettivo, contitolare, delegato o procuratore. Verranno altresì indicate: la titolarità di pensioni o stipendi e la titolarità di beni immobili e se quest’ultimi sono in locazione ad eventuali terzi, su cui si potrà eventualmente instaurare un pignoramento presso terzi.

Competenza.

L’istanza di cui all’art. 492-bis si propone con ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo dove il debitoreha la residenza, il domicilio o la dimora nel caso esso sia una persona fisica, e presso la sede legale qualora il debitore sia una persona giuridica.
Il ricorso deve contenere, per espressa previsione dell’art. 492-bis c.p.c., l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e la pec del difensore. Si ritiene pertanto necessaria l’assistenza di un avvocato.
Si tratta di competenza funzionale e inderogabile ex art. 28 c.p.c., rilevabile d’ufficio.
Si applicano, inoltre, i criteri generali previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. per l’individuazione della residenza, domicilio, dimora o sede legale del debitore. Qualora per le persone giuridiche vi sia una divergenza tra la sede legale e la sede effettiva, la giurisprudenza ha ritenuto che il creditore possa considerare come sede legale anche la sede effettiva, sia ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, sia per la notifica di un atto giudiziario (Cass. Ordin. n.10854/2019; Cass. n. 1813/2014; Cass. n. 959/1998), tuttavia, in caso di contestazione, graverà sul soggetto che ha instaurato il giudizio o notificato l’atto, provare che presso tale sede avviene concretamente lo svolgimento dell’ attività amministrativa e direttiva (ad esempio dove vengono convocate le assemblee o dove risiedono gli uffici direttivi), essendo insufficienti che esso sia la sede solamente di alcune attività decentrate.
In conclusione, per dimostrare la competenza territoriale, è sempre opportuna la produzione del certificato di residenza del debitore persona fisica o della visura camerale per i soggetti con personalità giuridica, aggiornati con data prossima a quella del deposito dell’istanza.

Modello istanza 492-bis

 
 

 

    TRIBUNALE DI ........         

    ISTANZA EX ART. 492 BIS C.P.C.

Il sottoscritto Avvocato …., con studio a ….. (C.F.: ….. , indirizzo pec …., numero di fax: ….), procuratore e domiciliatario di  …..., come da mandato…..

     PREMESSO CHE 

- con decreto ingiuntivo (o altro titolo esecutivo) n. …., RG n. …., emesso in data …., depositato in data …., il Tribunale di …. ingiungeva a ...., di pagare a ..., senza dilazione/entro quaranta giorni, la somma di Euro ..., per il titolo indicato nell’atto di intimazione (doc. 1);

- tale decreto ingiuntivo veniva notificato il …..  (doc. 2);

- in data ….  il sottoscritto procuratore notificava a …. l’atto di precetto (doc. 3);

- ad oggi, nonostante la notifica dell’atto di precetto , l’odierno debitore ….. non ha provveduto ad alcun pagamento della somma come quantificata nell’atto di precetto pari ad € …. ;

- è interesse attuale, oltre che diritto, dell'istante recuperare le somme dovute e, pertanto, è interesse dell’odierno creditore …….. procedere direttamente alle ricerche con modalità telematiche ex art. 492 bis c.p.c., 
Tutto questo premesso, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

all’Ecc.mo Presidente del Tribunale di ……..., di essere autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli art.492 bis c.p.c e 155 quinques disp.att. c.p.c, ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possano accedere, all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari e a quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti aggredibili riferibili a:

  • …………………..dati debitore……….

affinché possa sottoporre ad esecuzione i relativi beni e/o crediti, compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dai debitori con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In particolare si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso comunque riferibili all’INPS e all’Agenzia delle Entrate.

Si produce:

1) Decreto ingiuntivo;

2) Atto di precetto e avvenuta notificazione;

3) Ricevuta pagamento contributo unificato;

Con osservanza.

Luogo, lì …….

                                                                                                                                                Avv. ………..

 
 

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